Gli impianti fotovoltaici di D.L. Energypoint srl, offrono sempre il massimo delle garanzie in ogni suo componente, in quanto D.L. Energypoint srl fornisce soltanto materiale di qualità certificato. I nostri impianti fotovoltaici sono quasi sempre consegnati chiavi in mano.
Cliccando il file potrete vedere un esempio di massima sui costi e ricavi di un impianto fotovoltaico. Nell'esempio non si è tenuto conto di eventuali finanziamenti o estensioni garanzia/manutenzione. Per l'autoconsumo, si è in attesa dell'estensione a 200 kw. Attualmente è fermo ai 20 kw.
In allegato troverete alcuni dei prodotti utilizzati per realizzare i nostri impianti fotovoltaici
Inverter SMA SUNNY CENTRAL
Inverter SMA SUNNY MINI CENTRAL
Per il pannello fotovoltaico CLICCA IL FILE
In alternativa agli impianti fissi da tetto, noi utilizziamo una tecnologia brevettata, che ci permette di abbassare i costi. Per maggiori informazioni cliccate sulla pagina "inseguitori solari"
Semplificazioni per impianti solari fotovoltaici
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativo all’ "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", sparisce l’obbligo della presentazione al Comune della DIA (Denuncia Inizio Attività) per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati all’edificio.
L’articolo 11, comma 3 del suddetto Decreto stabilisce infatti che: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”.
Per questi impianti sarà sufficiente presentare al Comune una comunicazione preventiva: in tal modo si ridurranno gli adempimenti burocratici e i tempi di realizzazione degli impianti.
In ogni caso per maggiori informazioni contattateci.
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