Conto Energia 2007
L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene convertita dall'inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.
Un primo contatore posizionato dal gestore GSE a valle dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto, e riconosce al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza definita in base alla potenza, delle tariffe incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della potenza; in particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto:
1. Impianto non integrato (es. impianto al suolo)
2. Impianto parzialmente integrato (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura)
3. Impianto integrato (es. pensiline con copertura costituita da moduli fotovoltaici)
La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto:
Potenza P (kW) |
Tipo Impianto |
|
Non integrato |
Parzialmente integrato |
Integrato |
1 ≤ P ≤ 3 |
0,392 |
0,431 |
0,480 |
3 < P ≤ 20 |
0,372 |
0,412 |
0,451 |
P > 20 |
0,353 |
0,392 |
0,431 |
L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale e conteggiata dal secondo contatore che rileva i KWh immessi alla rete. Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacita’ infinita dove il produttore immette l’energia prodotta e quando necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione e’ che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene ogni circa 10 anni.
Il terzo contatore (quello che si ha abitualmente in casa) conteggia, il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi e’ produzione di energia elettrica dall’impianto.
In sintesi il secondo contatore ha la caratteristica di misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il terzo contatore quello di misurare il consumo. La soluzione tecnica che si sta adottando attualmente e' che i contatori due e tre vengono condensati in uno unico contatore bidirezionale.
Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2009.
In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per:
1. la cessione in rete
2. i propri autoconsumi (parziali o anche totali)
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per gli impianti di potenza fino a 200 kW).
Si sottolinea che, per gli impianti fino a 200 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata).
Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
a) per impianti superiori ai 3 kW non integrati della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica pubblicata sul sito www.gse.it;
d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
Autoproduttori di energia elettrica
L’autoproduttore, secondo la definizione data all’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99. In termini generali, per stabilire se al soggetto responsabile spetta per un certo anno la qualifica di autoproduttore si confronta l’energia prodotta dall’impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo temporale. A titolo esemplificativo e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito, l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia prodotta non sia inferiore a 0,7. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio di scambio sul posto.
Infine ricordiamo, che le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.
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